diritti spettanti per la piena proprietà (1/1) dei beni ubicati nel Comune di Perugia (PG) località Castel del Piano, Strada Canonica n. 2 bis consistenti in: appartamento al piano primo e secondo interno n. 25 e garage al piano sottostrada di un complesso immobiliare di maggior consistenza denominato “ Parco degli Ulivi”. L’appartamento è composto da ingresso – soggiorno con angolo cottura e terrazzo, sulla destra un disimpegno, una camera e un bagno. Mediante una scala in legno si accede al piano secondo o sottotetto dove sono presenti due camere da letto e un bagno – lavanderia. Si presenta con rifiniture di qualità come pavimentazione in mattonelle di gres porcellanato la zona giorno e parquet le camere, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, infissi di porte di legno naturale a vista, infissi di finestre in legno naturale a vista con doppi vetri, persiane esterne in pvc tipo legno. Gli impianti sono tutti sotto traccia, quali impianto luce e forza matrice, impianto idrico sanitario con allaccio da acquedotto comunale e impianto di riscaldamento autonomo a termosifoni con caldaia a gas metano. Il garage è costituito da un unico locale con pavimento in battuto di cemento tipo industriale, pareti e soffitto tinteggiati, impianto di luce e forza motrice e con chiusura con porta basculante in metallo. Il complesso immobiliare di cui il lotto unico fa parte esternamente comprende una vasta area di terreno comune, sul lato destro del viale principale è stata realizzata una piscina (ora in disuso per mancanza di manutenzione); sul lato sinistro dello stesso viale è stato realizzato un campo da tennis in battuto di cemento; alla destra dello stabile è posto il parcheggio, mentre sul lato sinistro un’area verde e parco giochi. A seguito di esposto, l’Ufficio Controlli Edilizia Privata del Comune di Perugia in data ***** ha redatto verbale n. 20 riscontrando che l’edificio destinato ad attività ricettiva era stato trasformato in 73 unità immobiliari destinate a civile abitazione, in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, oltre all’ampliamento di alcune unità immobiliari (non quella oggetto della presente). Il Comune di Perugia ha emesso ordinanza n. 20 del ***** con la quale ha ordinato: “ il ripristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con permesso di costruire n. ***** con riferimento alla destinazione d’uso dell’edificio ad attività ricettiva, previa ricostituzione dell’originaria unica unità immobiliare”. Ha ordinato inoltre: “di rimuovere entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, le opere di ampliamento descritte in premessa, ripristinando lo stato originario dei luoghi”. L’ordinanza del Comune di Perugia n. 20 del ***** è stata impugnata dinnanzi al TAR Umbria in seno al giudizio R.G. n. ***** che si è concluso con la sentenza n. ***** del ***** di RIGETTO del ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza de qua. La sentenza del TAR Umbria è stata impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. ***** depositata il ***** ha respinto l’appello confermando quanto disposto dal TAR Umbria. Il CTU ritiene possibile regolarizzare la situazione urbanistica del cespite immobiliare costituente il lotto unico, dapprima presentando una richiesta di sanatoria per il ripristino della destinazione urbanistica originaria e successiva variazione catastale di tutto il complesso immobiliare in cat. D/2, come prescritto dall’ordinanza del Comune di Perugia n. 20 del ***** Successivamente dovrà essere presentata altra pratica urbanistica a sanatoria per i soli alloggi che sono stati oggetto di compravendita, tra cui quello oggetto della presente procedura esecutiva. Ciò in quanto la vigente normativa urbanistica prevede la possibilità di modificare la destinazione d’uso per una percentuale pari al 20% dell’intero complesso. Nel 20% può essere compreso il cespite immobiliare costituente il lotto unico. RESTANO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO TUTTE LE SPESE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DI CUI ALL’ATTO DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE DI PERUGIA (ordinanza del Comune di Perugia n. 20 del 31.07.2014) E TUTTI I COSTI RELATIVI ALLE ESIGENZE EDILIZIO- URBANISTICHE E CATASTALI ANCHE AI FINI DELL’ATTO NOTARILE DI TRASFERIMENTO. Continua a leggere...
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